Statuto e regolamento
STATUTO
Denominazione - Scopo e Sede
Art.1
L'Associazione Italiana Donne Medico (A.I.D.M), fondata nel 1921 è un'associazione apartitica e aconfessionale senza fini di lucro. Fa parte della Medical Womens International Association (MWIA) e ne adotta l'emblema: la figura di Igea con il motto "Matris animo curant"
Art.2
Scopo dell'Associazione è:
a) valorizzare il lavoro della donna medico nel campo sanitario;
b) promuovere la collaborazione tra le donne medico;
c) collaborare con le altre Associazioni italiane e internazionali, in modo prioritario con quelle dell'Unione Europea, per lo studio delle problematiche sanitarie e socio-sanitarie che coinvolgono la collettività e in particolare le donne;
d) promuovere la formazione scientifico culturale in campo sanitario
e) collaborare con il Ministero della Salute, Regioni e Aziende Sanitarie, organismi ed istituzioni pubbliche
f) elaborare Trial di studio , linee guida in collaborazione con ASSR, FISM e altre società scientifiche nel rispetto della legislazione vigente, avendo come fine ultimo il mutuo riconoscimento dei crediti formativi a livello nazionale, europeo ed internazionale.
Per le finalità di cui al 1° comma lettere d-e-f è previsto il sistema di verifica della qualità delle attività svolte.
Art.3
La sede legale è fissata presso la Segreteria organizzativa, Via Val Passiria, 23 - 00141 Roma. La sede fiscale è stabilita presso l'indirizzo della Presidente in carica.
L'AIDM si articola in sezioni comunali, provinciali o regionali.
E consentita la costituzione di due o più sezioni qualora l'estensione territoriale del Comune, della Provincia o della Regione lo richieda. Per costituire una sezione è necessaria l'iscrizione di almeno dieci socie. Sono ammesse socie isolate nei comuni, nelle province o nelle regioni che non abbiano una propria sezione. Tali socie fanno capo alla sezione territoriale più vicina, se il numero delle Socie isolate di uno stesso comune, di una stessa provincia o di una stessa regione è uguale o supera il numero di dieci esse diventano automaticamente sezione prendendo il nome della loro città , della loro provincia o della loro regione.
Esercizio finanziario
Art.4
L'Associazione é finanziata dai contributi associativi ordinari e straordinari, può tuttavia accettare erogazioni, donazioni e lasciti, senza usufruire di finanziamenti correnti da parte di industrie farmaceutiche e di Aziende di produzione di dispositivi medicali.
Art.5
L'esercizio finanziario dell'AIDS si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio saranno presentati dal Consiglio direttivo: il bilancio consuntivo previamente verificato dai Revisori dei conti ed il bilancio preventivo. I bilanci verranno sottoposti alla approvazione dell'Assemblea nazionale, normalmente entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
Patrimonio
Art.6
Il patrimonio dell'A.I.D.M. è costituito:
a) dalle quote sociali
b) da contribuzioni di Sostenitori
c) da proventi di iniziative sociali e di formazioni
d) da lasciti e donazioni
La quota associativa è stabilita per ogni esercizio finanziario dall'Assemblea.
E vietata l'erogazione a qualsiasi titolo di eventuali utili di gestione alle socie.
Socie
Art.7
Sono Socie ordinarie con diritto voto tutte le donne laureate in Medicina e Chirurgia ed iscritte all'Associazione.
Possono essere nominate Socie onorarie le socie ordinarie che si siano distinte per la lunga attività svolta nell'interesse e per il prestigio dell'Associazione;
Le Socie ordinarie che si siano distinte per la loro attività nel campo scientifico e sociale.
Le donne laureate e non laureate in medicina e chirurgia che abbiano dato notevoli contributi in campo medico-scientifico.
Possono essere nominate Socie benemerite donne che abbiano offerto aiuti speciali all'Associazione.
L'Ammissione delle Socie ordinarie è approvata dal Consiglio direttivo delle singole sezioni.
La nomina delle socie onorarie e benemerite, in numero non superiore a tre l'anno, è fatta dalla Assemblea nazionale con la maggioranza di due terzi delle presenti, su proposta del Consiglio direttivo nazionale previa segnalazione da parte delle assemblee di sezione.
A cura dell'Associazione sarà tenuto un registro delle Socie onorarie ed uno delle socie benemerite. I nominativi saranno corredati da un curriculum personale.
Art.8
Sono da considerarsi iscritte ed aventi diritto al voto le socie che sono in regola con il versamento, alla tesoreria nazionale, della quota associativa alla data del 31 ottobre dell'anno precedente l'adozione di ogni atto che richieda espressione di voto.
Le Socie onorarie e benemerite non laureate in Medicina e Chirurgia votano con voto consultivo.
Tutte le Socie Laureate o non hanno diritto :
- di ricevere la tessera sociale personale rilasciata dal consiglio nazionale con la firma della Presidente nazionale e della Segretaria nazionale;
- di intervenire alle riunioni di carattere culturale e professionale e partecipare a congressi, riunioni indette dall'Associazione nazionale ed internazionale alle condizioni di volta in volta stabilite dal Comitato organizzatore.
- di presentare alle riunioni relazioni e comunicazioni di lavori, studi, ricerche, sia personalmente, sia tramite il Consiglio di sezione.
Art.9
La qualità di Socia si perde per dimissioni, per morosità e per espulsione. Viene considerata morosa la Socia che non sia in regola con il pagamento della quota associativa per due anni consecutivi. Entro tale termine può sanare la propria posizione con il pagamento delle quote pregresse. L'espulsione avviene per violazione delle norme dello statuto e del Regolamento. E' di competenza dell'Assemblea nazionale sentito il Comitato dei Garanti.
Organi Nazionali
Art.10
Organi nazionali dell'Associazione sono:
La Presidente Nazionale
L'Assemblea Nazionale
Il Consiglio direttivo nazionale
Il Collegio Revisore dei Conti
I Comitati: dei Garanti, Etico, dello Statuto e Scientifico
Le socie che rivestono una delle predette cariche sociali non hanno diritto ad alcuna retribuzione
Art.11
L'Assemblea nazionale è composta dalle Socie ordinarie, onorarie e benemerite.
L'Assemblea ordinaria è convocata - con preavviso di due mesi - dalla Presidente almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta alle Presidenti di sezione ed alle socie isolate con l'indicazione del luogo, giorno, ed ora della riunione e con l'ordine del giorno.
L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta la Presidente o il Consiglio nazionale lo giudichi opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle associate, ai sensi dell'Art.20 del Codice civile.
Presiede l'assemblea la Presidente nazionale o chi ne può fare le veci, che nomina la segretaria e, ove occorra, due scrutatrici.
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno delle Associate, in prima convocazione e con qualunque numero di intervenute in seconda convocazione.
L'Assemblea delibera con maggioranza di voti.
Ogni Sezione, in regola con il pagamento delle quote associative dell'esercizio finanziario precedente, potrà esprimere il voto in modo proporzionale:
1 voto sezioni con socie da 10 a 20
2 voti da 21 a 30
3 voti da 31 a 40
4 voti da 41 a 50
5 voti sezioni con più di 50 socie
per le variazioni statutarie, mentre per le votazioni ordinarie e straordinarie di carattere amministrativo (come approvazione del bilancio, approvazione mozioni di carattere tecnico amministrativo, ecc.) si applica il meccanismo di voto nominale, ovvero ogni Sezione ha diritto ad 1 (uno) voto.
Per ogni Sezione esprimerà il voto (o i voti) la Presidente di Sezione od una socia delegata dall'assemblea di Sezione; la delega deve essere scritta e firmata dalla Presidente e dalla Segretaria della Sezione di appartenenza.
Non sono ammesse deleghe tra le Sezioni.
Spetta alla Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe - che devono essere scritte - ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
Dei deliberati dell'Assemblea si redige un verbale firmato dalla Presidente e dalla Segretaria, copia del quale sarà inviata alle Presidenti di sezioni ed alle Socie isolate.
L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina delle componenti il Consiglio direttivo nazionale, sulle modifiche dello statuto; stabilisce le quote sociali annuali e quale parte di esse dovrà essere versata dalle singole sezioni alla Tesoreria Nazionale.
Art.12
Gli organi nazionali dell'Associazione di cui al precedente art.10 sono eletti con votazione su liste separate in occasione della riunione dell'Assemblea nazionale, coincidente con la scadenza del mandato del Consiglio direttivo nazionale, che resta in carica per tre anni dalla sua elezione ed è rieleggibile per il solo triennio successivo.
Per la formazione delle liste ogni Sezione dovrà inviare alla Presidente Nazionale i nominativi delle candidate, designate dalla Assemblea di sezione appositamente convocata, nel numero indicato a fianco di ogni seguente Organo nazionale da eleggere:
a) presidente: una candidata per ogni sezione;
b) consiglio direttivo nazionale: due per ogni sezione;
c) collegio dei Revisori dei conti: una per ogni sezione;
d) comitato dei Garanti: una per ogni sezione.
Le assemblee di sezione dovranno provvedere agli adempimenti di cui al precedente comma di questo articolo entro il sessantesimo giorno precedente la data di riunione dell'Assemblea nazionale. Nel verbale di riunione della assemblea di sezione, sottoscritto dalla presidente e dalla segretaria, dovranno riportarsi i nominativi delle candidate secondo l'ordine fissato nel comma 2° di questo articolo. I verbali dovranno essere inviati alla Presidente nazionale e, comunque, entro il 45° giorno precedente la data di riunione dell'Assemblea nazionale
La Presidente Nazionale, ricevuti i verbali delle Assemblee di sezione, provvederà a raccogliere in quattro liste separate le candidate così¬ come designate e ad inviarle a tutte le Presidenti direttamente almeno un mese prima della riunione della Assemblea nazionale. Sarà compito della Presidente di sezione rendere noti i nomi delle Candidate alla Socie della sua sezione.
Nel giorno fissato per la riunione dell'Assemblea nazionale, prima di ogni operazione, si insedierà l'ufficio elettorale. Il consiglio Direttivo nazionale, in una apposita seduta, convocata almeno dieci giorni prima della predetta riunione dell'Assemblea generale eleggerà cinque socie componenti l'ufficio elettorale e ne darà subito comunicazione alle interessate. All'atto di insediamento di detto ufficio elettorale, le cinque socie provvederanno a scegliersi la Presidente
Ogni sezione potrà esprimere il voto in modo proporzionale:
1 voto per le Sezioni da 10 a 20 socie
2 voti da 21 a 30 socie
3 voti da 31 a 40 socie
4 voti da 41 a 50 socie
5 voti per le Sezioni con più¹ di 50 socie.
Per ogni sezione esprimerà il voto la Presidente di sezione o una Socia delegata dall'Assemblea di sezione; la delega deve essere in forma scritta e firmata dalla Presidente e dalla segretaria della Sezione di appartenenza.
Non sono ammesse deleghe tra le sezioni.
La socia o le socie, designata/e a votare, previa verifica della sua/loro identità, esprimerà /esprimeranno il/ proprio/i voto/i segreto su ogni lista nel modo seguente:
-per la elezione della Presidente potrà essere votata una sola candidata;
- per la elezione del consiglio direttivo potranno essere votate tre candidate;
- per la elezione del Collegio dei Revisori dei Conti potranno essere votate tre candidate;
- per la elezione del Comitato dei garanti potranno essere votate tre candidate.
Dall'ufficio elettorale saranno consegnate 4 buste (in numero pari al quorum avente diritto) contenenti ognuna una lista, per la presidente, per le consigliere, per i revisori dei conti, per i membri del comitato dei garanti. La socia, dopo votazione segreta, depositerà direttamente nell'urna le buste.
Completate le operazioni di votazione, l'Ufficio elettorale aprir le buste e raccoglierà le schede in 4 gruppi distinti per ogni Organo da eleggere; quindi procederà al conteggio dei voti nell'ordine indicato nel precedente comma 2° di questo articolo .Dopo il conteggio dei voti saranno elette:
- Presidente: la socia che ha riportato il maggior numero di voti;
- Consiglio Direttivo Nazionale: le prime dieci candidate che hanno riportato il maggior numero dei voti;
-Consiglio dei Revisori dei Conti: le prime 3 socie che hanno riportato il maggior numero dei voti, la 4° entrerà come supplente;
- Comitato dei Garanti: le prime 3 socie che hanno riportato il maggior numero dei voti.
In caso di parità di voti tra più¹ candidate, verrà proclamata eletta la socia con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione.
La Presidente uscente potrà essere rieletta per il solo triennio successivo e, se non rieletta, rimarrà nel Consiglio direttivo nazionale come Past President per un solo mandato e con solo voto consultivo.
I membri di ogni Organo nazionale, alla scadenza del mandato, potranno essere rieletti per il solo triennio successivo.
In caso di dimissione della Presidente o di qualsiasi altro Organo nazionale, il Consiglio direttivo nazionale dovrà subito essere convocato per la surrogazione della Presidente dimissionaria o delle socie dimissionarie di qualsiasi altro organo nazionale dell'Associazione con la socia che nelle elezioni nazionali segue, nella rispettiva graduatoria, la dimissionaria.
L'eletta per surrogazione resterà in carica per il compimento del triennio di durata in carica dell'Organo nazionale e potrà essere rieletta per il solo triennio successivo. Qualora la durata dell'incarico sia inferiore a diciotto mesi, potrà essere rieletta per due trienni successivi.
Art.13
Il Consiglio Nazionale neoeletto nomina fra le Consigliere tre Vicepresidenti (la Vicepresidente del Nord, la Vicepresidente del Centro, la Vicepresidente del Sud), la Segretaria Nazionale, la Tesoriera nazionale, la Segretaria nazionale corrispondente per l'Estero e la Rappresentante per le Pubbliche Relazioni.
Art.14
Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno ed in seduta straordinaria tutte le volte che esso lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno cinque dei suoi membri.
E' facoltà della Presidente nazionale invitare le Presidenti delle sezioni a partecipare alle sedute del Consiglio nazionale con voto consultivo.
Il Consiglio direttivo nazionale delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con maggioranza di voti. In caso di parità è decisivo il voto della Presidente Nazionale.
Sono ammesse deleghe scritte in ragione massima di una per ogni Consigliera.
Il Consiglio è presieduto dalla Presidente o dalla Vicepresidente più¹ anziana per iscrizione all'Associazione o, in loro mancanza, dalla consigliera delegata dalla Presidente.
Il Consiglio inizia la sua gestione non oltre un mese dalla sua elezione.
Art.15
Il Consiglio nazionale è investito dei più¹ ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, che esercita attraverso la Presidente; esso deve attuarne gli scopi, mantenere i contatti con la MWIA, dare esecuzione ai deliberati dell'Assemblea nazionale, convocare il Congresso nazionale ogni anno nella sede scelta dal Consiglio stesso, in successione alterna fra le varie sezioni, preparare i bilanci, deliberare su eventuali istanze, proposte e reclami delle sezioni o di singole Socie, autorizzare la costituzione delle nuove sezioni o lo scioglimento di quelle esistenti.
Art.16
La Presidente Nazionale:
1) ha la rappresentanza legale dell'Associazione
2) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo
3) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni di entrambi
4) può delegare i suoi compiti ad una delle Vicepresidenti In caso di sua assenza è sostituita dalla Vicepresidente più¹ anziana per iscrizione all'Associazione.
Dopo l'elezione deve dimettersi da tutte le cariche di sezione
Art.17
I Revisori dei Conti - in numero di tre effettivi ed un supplente - eletti dalla Assemblea
Nazionale, durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un solo mandato consecutivo.
I Revisori dei Conti devono seguire e controllare l'andamento amministrativo e finanziario dell'Associazione; della loro opera devono dare relazione all'Assemblea Nazionale.
Comitati
Art. 18
I compiti del Comitato dei Garanti, costituito da tre membri eletti dall'Assemblea Nazionale come da art.12, sono precisati nell'art.25.
Art.19
I Comitati Etico, dello Statuto e Scientifico vengono nominati o riconfermati dal Consiglio direttivo in carica.
Organi territoriali
Art. 20
Sono organi territoriali:
1. le Sezioni
2. le Delegate regionali
Organi di Sezione
Art.21
Organi di sezione sono:
la Presidente, l'Assemblea e il Consiglio direttivo.
La Presidente di Sezione è delegata, dalla Presidente nazionale, alla gestione ordinaria e straordinaria delle risorse anche economiche assegnate per il buon funzionamento della Sezione.
L'Assemblea di sezione è formata dalle Socie della Sezione ed è convocata, in seduta ordinaria dalla Presidente una volta all'anno con invito personale alle Socie diramato almeno quindici giorni prima con l'indicazione del luogo, giorno, ora ed ordine del giorno. In seduta straordinaria verrà convocata ogniqualvolta la Presidente ed il Consiglio direttivo di sezione lo reputi opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle Socie
Per l'Assemblea , sua convocazione e valida costituzione e deliberazioni, valgono le norme già esposte all'art. 11 per l'Assemblea nazionale, eccetto che per il numero delle deleghe che per ogni Socia delegata non può superare il numero di tre.
E' considerata decaduta la Sezione per scioglimento, morosità , indegnità . Le eventuali risorse economiche dovranno essere versate alla tesoreria nazionale.
Si considera morosa la Sezione non in regola con il versamento delle quote associative alla
tesoreria nazionale per due anni consecutivi. Entro sei mesi dalla dichiarazione di morosità da
parte della segreteria nazionale, la situazione può² essere sanata con il versamento delle quote
dovute per i due anni trascorsi.
Art.22
L'Assemblea di sezione approva la relazione finanziaria, elegge la Preside l'Assemblea nte ed il Consiglio direttivo di sezione mediante votazione segreta, a maggioranza dei voti espressi dalle votanti. L'Assemblea di sezione sceglie la candidata per la Presidenza nazionale e le candidate per il Consiglio Direttivo, per il Collegio dei Revisori dei conti e per il Comitato dei Garanti come da art.12 commi 2 e 3.
Art.23
Il Consiglio di sezione è l'organo esecutivo della sezione stessa ed è composto dalla Presidente e da quattro o sei membri a seconda che il numero delle iscritte sia inferiore o superiore a quindici
Nel primo caso il Consiglio elegge fra le componenti la Vicepresidente e la Segretaria - tesoriera; nel secondo caso la Vicepresidente, la Segretaria e la Tesoriera
La Presidente deve promuovere riunioni di carattere sociale e culturale e comunicare alle Socie le notizie del Consiglio e dell'Assemblea nazionale di interesse generale.
La Presidente di sezione deve tenere informata la Vicepresidente di riferimento e la Segretaria corrispondente per l'estero dell'attività della sezione e deve presentare ogni anno in occasione della Assemblea una relazione sull'attività svolta nell'anno trascorso. La Tesoriera deve versare alla tesoreria nazionale le quote associative entro il 31 ottobre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni ed è rieleggibile per il solo triennio successivo.
La Presidente uscente rimane in carica nel Consiglio come Past President col solo voto consultivo.
Scioglimento
Art.24
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea nazionale (con la presenza di Sezioni che rappresentino almeno i tre quarti delle associate e la maggioranza dei due terzi) che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e deciderà in ordine alla devoluzione del patrimonio nei confronti di Enti o Associazioni aventi fini di pubblica utilità .
Controversie
Art.25
Tutte le eventuali controversie fra le Socie e fra queste e l'Associazione ed i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Comitato dei Garanti.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme di legge.
Regolamento
Art. 26
Questo statuto è affiancato da un Regolamento che ne illustra gli Articoli e la loro applicazione.
REGOLAMENTO ALLEGATO allo STATUTO
LA PRESIDENTE NAZIONALE
Come né stabilito dallo Statuto, la Presidente Nazionale ha l'autorità di trattare le questioni ufficiali, legali e finanziarie dell'Associazione; rappresenta l'Associazione nazionale in tutti i convegni, riunioni, raduni e comitati in cui sia richiesta la presenza dell'AIDM.
LE VICEPRESIDENTI
E' indispensabile che ogni Vice Presidente risieda nel raggruppamento di regioni di sua giurisdizione o di giurisdizione viciniora.
La Vicepresidente del Nord ha la giurisdizione sulle seguenti Regioni:
Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna; la Vicepresidente del Centro su: Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Sardegna; la Vicepresidente del Sud su: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia. Compito delle Vicepresidenti è: promuovere la creazione di nuove sezioni, incentivare il collegamento fra le varie sezioni,di loro giurisdizione favorendone la collaborazione e gli incontri; tenere i contatti con la Presidente Nazionale e riferire annualmente - in occasione del Consiglio e dell'Assemblea nazionale - sull'attività delle varie sezioni; trasmettere alle Presidenti delle Sezioni le notizie della Presidenza nazionale ed internazionale d'interesse precipuo per il lavoro e la vita delle sezioni; trasmettere alla Segretaria corrispondente per l'estero un rapporto annuale sull'attività delle sezioni di loro giurisdizione.
CONSIGLIERE NAZIONALI
La consigliera nazionale che non si presenti per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea nazionali - non per cause gravi e documentate - decade dalla carica e viene sostituita dalla prima delle non elette.
COMITATO DEI GARANTI
La socia membro del Comitato dei Garanti che non si presenti per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea nazionali - non per cause gravi e documentate - decade dalla carica e viene sostituita dalla prima delle non elette.
SEGRETARIA CORRISPONDENTE PER L'ESTERO
La Segretaria corrispondente per l'Estero, deve conoscere l'inglese, lingua ufficiale della M.W.I.A., deve mantenere i contatti con l'Internazionale e deve riferire tutte le notizie alla Presidente Nazionale ed alle Vicepresidenti; deve
trasmettere all'Internazionale un rapporto annuale sull'Attività dell'AIDM. Se richiesta, deve partecipare alle riunioni indette dall'esecutivo della M.W.I.A.
RAPPRESENTANTE PER LE PUBBLICHE RELAZIONI
La Rappresentante per le Pubbliche Relazioni ha l'incarico - in accordo con la Presidente Nazionale - di far conoscere al pubblico medico e non medico l'attività scientifica e sociale dell'AIDM, sia attraverso la stampa medica e quotidiana, italiana e d estera, sia attraverso gli altri “mass media” ( radio, televisione). Può avvalersi della collaborazione esterna a titolo gratuito, di un esperto del settore.
SEGRETARIA NAZIONALE
E' opportuno che la Segretaria nazionale risieda dove vive e lavora la Presidente nazionale con cui deve strettamente collaborare. E' sua incombenza il redigere i verbali delle riunioni del Consiglio e della assemblea generale.
TESORIERA NAZIONALE
Deve riscuotere le quote associative dalle varie presidenti o Tesoriere di sezione; deve trasmettere all'Internazionale le quote via via stabilite sulla base dell'ammontare e del numero delle iscritte. Deve portare il bilancio consuntivo annuale al Consiglio ed all'Assemblea nazionale previo controllo dei Revisori dei conti.
DELEGATE REGIONALI
La elezione delle Delegate regionali avverrà in modo democratico ed a scrutinio segreto, ogni regione voterà per le candidate del suo territorio.
Ogni sezione può esprimere una candidata. Le elezioni avverranno nel giorno e luogo indicato dalla Delegata regionale in carica, sentite le Presidenti della sua regione; la comunicazione verrà data alla Presidente nazionale almeno due mesi prima. Un mese prima della data indicata dovranno pervenire i nominativi delle candidate a “delegata regionale” alla presidenza nazionale. Sarà cura della Presidente nazionale rendere noti i nomi a tutte le Presidenti di sezione.
Ogni sezione potrà votare in modo proporzionale come per gli organi nazionali art. 12 comma 7°
I voti possono essere espressi anche da una sola rappresentante di sezione. Le assemblee di sezione provvederanno alla nomina della o delle delegate alla votazione,la delega deve essere scritta e firmata dalla Presidente e dalla Segretaria della sezione di appartenenza da esibire al momento della votazione.
Nel giorno fissato per le elezioni, prima di ogni operazione, si insedierà l 'Ufficio elettorale. Almeno un mese prima della data fissata per le elezioni le Presidenti di sezione eleggeranno tre socie
( appartenenti a sezioni diverse) componenti l'ufficio elettorale. All'atto di insediamento di detto ufficio elettorale le tre socie provvederanno a scegliersi la Presidente. Il giorno delle elezioni, espletate tutte le operazioni di voto e di scrutinio come per le elezioni degli organi nazionali, sarà eletta Delegata regionale la socia che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
Il ruolo della delegata regionale è incompatibile con la carica di Presidente nazionale , con quella di membro del Comitato ECM e con quella di consigliera nazionale. La delegata regionale resta in carica per tre anni ed è rieleggibile per un altro mandato.
Compito delle Delegate regionali è:
1. promuovere l'organizzazione annuale di uno o più corsi di formazione ECM nella regione di appartenenza, in linea con gli obiettivi formativi della Regione
2. mantenere i rapporti con la commissione ECM del Ministero della Salute.
l'assemblea delle Delegate regionali è presieduta dalla Presidente nazionale in carica; in caso di assenza della Presidente Nazionale, questa può essere sostituita dalla Delegata regionale di più anziana iscrizione all'Associazione. l'Assemblea si riunisce una volta l'anno, in coincidenza con il Congresso Nazionale o, in caso straordinario, ogni volta che la Presidente nazionale e/o il consiglio nazionale lo giudichi opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno
2/3 delle delegate.
La convocazione viene inviata con trenta giorni di preavviso mediante comunicazione scritta indicando il luogo, il giorno e l' ora, con l'ordine del giorno.
ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Entrambi iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre
COMITATI NAZIONALI A.I.D.M.
La Presidente nazionale presiede i Comitati Statuto ed Etico; in caso di assenza o di impedimento sarà sostituita dalla socia, membro del Comitato, più anziana per iscrizione all'Associazione.
SEZIONI
Uno dei compiti delle sezioni è incrementare il numero delle Socie.
La Presidente nazionale o la Vicepresidente di giurisdizione inaugura la sezione di nuova istituzione.
YOUNG FORUM
E' facoltà di ogni sezione istituire lo Young forum di cui possono far parte le neolaureate per le quali dovrà essere pagata la quota del nazionale, avendo diritto al voto e al giornalino.
Trascorsi tre anni dall'iscrizione pagheranno la quota stabilita dalla sezione diventando a tutti gli effetti socie ordinarie.
SOCIE SOSTENITRICI
Sono accettate quote superiori alle quote stabilite dal Consiglio e dalle Associazioni nazionali e senza limiti precisi.
RIMBORSO SPESE
Il rimborso spese per la Presidente, le Vicepresidenti, la Segretaria per l'Estero, la Rappresentante delle pubbliche relazioni, i membri dei Comitati, verr├á stabilito di volta in volta dal Consiglio nazionale. Il rimborso spese per la Presidente, le Vicepresidenti, la Segretaria per l'Estero, la Rappresentante delle pubbliche relazioni, i membri dei Comitati, verrà stabilito di volta in volta dal Consiglio nazionale.
ELEZIONI
Possono candidarsi alla carica di Presidente nazionale le socie che risultano iscritte all'AIDM da almeno cinque anni e sempre in regola con la quota associativa.
CONVOCAZIONI
Le convocazioni del Consiglio e dell'Assemblea possono essere fatte anche tramite fax o posta elettronica.
Regolamento approvato all'unanimità dall'Assemblea nazionale straordinaria tenutasi a Roma il 21 maggio 2005