Statuto e regolamento

 

STATUTO

Denominazione - Scopo e Sede

Art.1

L'Associazione Italiana Donne Medico (A.I.D.M), fondata nel 1921 è un'associazione apartitica e aconfessionale senza  fini di lucro. Fa parte della Medical Womens International Association (MWIA) e ne adotta l'emblema: la figura di Igea con il motto "Matris animo curant"

Art.2

Scopo dell'Associazione è:
a) valorizzare il lavoro della donna medico nel campo sanitario;
b) promuovere la collaborazione tra le donne medico;
c) collaborare con le altre Associazioni italiane e internazionali,  in modo prioritario con quelle dell'Unione   Europea,   per   lo   studio   delle   problematiche   sanitarie   e   socio-sanitarie   che coinvolgono la collettività  e in  particolare le donne;
d) promuovere la formazione scientifico culturale in campo sanitario
e) collaborare con il Ministero della Salute, Regioni e Aziende Sanitarie, organismi ed istituzioni pubbliche
f) elaborare  Trial  di studio  , linee  guida  in  collaborazione  con  ASSR,  FISM  e altre  società  scientifiche   nel   rispetto   della   legislazione   vigente,   avendo   come   fine   ultimo   il   mutuo riconoscimento dei crediti formativi a livello nazionale, europeo ed internazionale.
Per le finalità  di cui al 1° comma lettere d-e-f è previsto il sistema di verifica della qualità  delle attività  svolte.

Art.3

La sede legale è fissata presso la Segreteria organizzativa, Via Val Passiria, 23 - 00141 Roma. La sede fiscale è stabilita presso l'indirizzo della Presidente in carica.
L'AIDM si articola in sezioni comunali, provinciali o regionali.
E consentita la costituzione di due o più sezioni qualora l'estensione territoriale del Comune, della Provincia o della Regione lo richieda. Per costituire una sezione è necessaria l'iscrizione di almeno dieci socie. Sono ammesse socie isolate nei comuni, nelle province o nelle regioni che non abbiano una propria sezione. Tali socie fanno capo alla sezione territoriale più  vicina, se il numero delle Socie isolate di uno stesso comune, di una stessa provincia o di una stessa regione  è  uguale  o  supera  il  numero  di  dieci  esse  diventano  automaticamente   sezione prendendo il nome della loro città , della loro provincia o della loro regione.

Esercizio finanziario

Art.4

L'Associazione é finanziata   dai  contributi  associativi  ordinari  e  straordinari,  può  tuttavia accettare erogazioni,  donazioni e lasciti, senza usufruire di finanziamenti  correnti da parte di industrie farmaceutiche e di Aziende di produzione di dispositivi medicali.

Art.5

L'esercizio finanziario dell'AIDS si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio saranno  presentati  dal  Consiglio  direttivo:  il  bilancio  consuntivo  previamente  verificato  dai Revisori dei conti ed il bilancio preventivo. I bilanci verranno sottoposti alla approvazione dell'Assemblea nazionale, normalmente entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Patrimonio

Art.6

Il patrimonio dell'A.I.D.M. è costituito:
a) dalle quote sociali
b) da contribuzioni di Sostenitori
c) da proventi di iniziative sociali e di formazioni
d) da lasciti e donazioni
La quota associativa è stabilita  per ogni esercizio finanziario dall'Assemblea.
E vietata l'erogazione a qualsiasi titolo di eventuali utili di gestione alle socie.

Socie

Art.7

Sono Socie ordinarie con diritto voto tutte le donne laureate in Medicina e Chirurgia ed iscritte all'Associazione.
Possono essere nominate  Socie  onorarie le  socie  ordinarie  che  si  siano  distinte  per  la  lunga  attività svolta nell'interesse e per il prestigio dell'Associazione;
Le Socie ordinarie che si siano distinte per la loro attività  nel campo scientifico e sociale.
Le donne laureate e non laureate in medicina e chirurgia che abbiano dato notevoli  contributi in campo medico-scientifico.
Possono essere nominate Socie benemerite donne che abbiano offerto aiuti speciali all'Associazione.
L'Ammissione delle Socie ordinarie  è approvata dal Consiglio direttivo delle singole sezioni.
La nomina delle socie onorarie e benemerite, in numero non superiore a tre l'anno, è fatta dalla Assemblea nazionale con la maggioranza di due terzi delle presenti, su proposta del Consiglio direttivo nazionale  previa segnalazione da parte delle assemblee di sezione.

A  cura  dell'Associazione  sarà   tenuto  un  registro  delle  Socie  onorarie  ed  uno  delle  socie benemerite. I nominativi  saranno corredati da un curriculum personale.

Art.8

Sono  da  considerarsi  iscritte  ed  aventi  diritto  al  voto  le  socie  che  sono  in  regola  con  il versamento, alla tesoreria nazionale, della quota associativa alla data del 31 ottobre dell'anno precedente l'adozione di ogni atto che richieda espressione di voto.
Le  Socie  onorarie  e  benemerite  non  laureate  in  Medicina  e  Chirurgia  votano  con  voto consultivo.
Tutte le Socie  Laureate o non  hanno diritto :
- di ricevere  la tessera  sociale  personale  rilasciata  dal consiglio  nazionale  con  la firma  della Presidente nazionale e della Segretaria nazionale;
- di  intervenire  alle  riunioni  di  carattere  culturale  e  professionale  e  partecipare  a  congressi, riunioni indette dall'Associazione nazionale ed internazionale alle condizioni di volta in volta stabilite dal Comitato organizzatore.
- di presentare alle riunioni relazioni e comunicazioni di lavori, studi, ricerche, sia personalmente, sia tramite il Consiglio di sezione.

Art.9

La qualità  di Socia si perde per dimissioni, per morosità  e per espulsione. Viene considerata morosa la Socia che non sia in regola con il pagamento della quota associativa per due anni consecutivi. Entro tale termine può sanare la propria posizione con il pagamento delle quote  pregresse. L'espulsione   avviene   per   violazione   delle   norme   dello   statuto   e del Regolamento. E' di competenza dell'Assemblea nazionale sentito il Comitato dei Garanti.

Organi Nazionali

Art.10

Organi nazionali dell'Associazione sono:
La Presidente Nazionale
L'Assemblea Nazionale
Il Consiglio direttivo nazionale
Il Collegio Revisore dei Conti
I Comitati: dei Garanti, Etico, dello Statuto e Scientifico
Le  socie che rivestono una delle predette cariche sociali non hanno diritto ad  alcuna retribuzione

Art.11

L'Assemblea nazionale è composta dalle  Socie ordinarie, onorarie e benemerite.

L'Assemblea ordinaria è convocata - con preavviso di due mesi - dalla Presidente almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta alle Presidenti di sezione ed alle socie isolate con l'indicazione del luogo, giorno, ed ora della riunione e con l'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta la Presidente o il Consiglio nazionale lo giudichi opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle associate, ai sensi dell'Art.20 del Codice civile.

Presiede l'assemblea la Presidente nazionale o chi ne può fare le veci, che nomina la segretaria e, ove occorra, due scrutatrici.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno delle  Associate, in  prima convocazione  e  con  qualunque  numero  di  intervenute  in seconda convocazione.

L'Assemblea delibera con maggioranza di voti.
Ogni Sezione, in regola con il pagamento delle quote associative dell'esercizio finanziario precedente, potrà  esprimere il voto in modo proporzionale:
1 voto sezioni con socie da 10 a 20
2 voti                            da 21 a 30
3 voti                            da 31 a 40
4 voti                            da 41 a 50
5 voti sezioni con più di 50 socie
per le variazioni statutarie, mentre per le votazioni ordinarie e straordinarie di carattere amministrativo (come approvazione del bilancio, approvazione mozioni di carattere tecnico amministrativo, ecc.) si applica il meccanismo di voto nominale, ovvero ogni Sezione ha diritto ad 1 (uno) voto.
Per ogni Sezione esprimerà  il voto (o i voti) la Presidente di Sezione od una socia delegata dall'assemblea di Sezione; la delega deve essere scritta e firmata dalla Presidente e dalla Segretaria della Sezione di appartenenza.

Non sono ammesse deleghe tra le Sezioni.

Spetta alla Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe  - che devono essere scritte - ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Dei deliberati dell'Assemblea si redige un verbale firmato dalla Presidente e dalla Segretaria, copia del  quale sarà  inviata alle Presidenti di sezioni ed alle Socie isolate.

L'Assemblea  delibera  sul  bilancio  consuntivo  e  sul  bilancio  preventivo,  sugli indirizzi  e  le direttive  generali dell'Associazione, sulla nomina delle componenti il Consiglio direttivo nazionale, sulle modifiche dello statuto; stabilisce le quote sociali annuali e quale parte di esse dovrà  essere versata dalle singole sezioni alla Tesoreria Nazionale.

Art.12

Gli organi nazionali dell'Associazione di cui al precedente art.10 sono eletti con votazione su liste  separate in  occasione della riunione dell'Assemblea nazionale, coincidente con  la scadenza del mandato del Consiglio direttivo nazionale, che resta in carica per tre anni dalla sua elezione ed è rieleggibile per il solo triennio successivo.

Per la formazione delle liste ogni Sezione dovrà  inviare alla Presidente Nazionale i nominativi delle candidate, designate dalla Assemblea di sezione appositamente  convocata, nel numero indicato a fianco di ogni seguente Organo nazionale da eleggere:
a) presidente: una candidata per ogni sezione;
b) consiglio direttivo nazionale: due per ogni sezione;
c) collegio dei Revisori dei conti:  una per ogni sezione;
d) comitato dei Garanti: una per ogni sezione.
Le assemblee di sezione dovranno provvedere agli adempimenti di cui al precedente comma di questo articolo entro il sessantesimo giorno precedente la data di riunione dell'Assemblea  nazionale.  Nel verbale di riunione della assemblea  di sezione, sottoscritto  dalla presidente  e dalla segretaria,  dovranno  riportarsi  i nominativi  delle candidate  secondo  l'ordine  fissato  nel comma  2°  di  questo  articolo.  I verbali  dovranno  essere  inviati  alla  Presidente  nazionale  e, comunque, entro il 45° giorno precedente la data di riunione dell'Assemblea  nazionale

La Presidente Nazionale, ricevuti i verbali delle Assemblee di sezione, provvederà  a raccogliere in quattro liste separate  le candidate  così¬ come designate  e ad inviarle a tutte le Presidenti direttamente  almeno un mese prima della riunione della Assemblea  nazionale. Sarà  compito della Presidente di sezione rendere noti i nomi delle Candidate alla Socie della sua sezione.
Nel giorno fissato per la riunione dell'Assemblea nazionale,  prima  di  ogni  operazione,  si insedierà  l'ufficio elettorale. Il consiglio Direttivo nazionale, in una apposita seduta, convocata almeno dieci giorni prima della predetta riunione dell'Assemblea generale eleggerà cinque socie componenti l'ufficio elettorale e ne darà  subito comunicazione alle interessate. All'atto di insediamento di detto ufficio elettorale, le cinque socie provvederanno   a  scegliersi la Presidente

Ogni sezione potrà  esprimere il voto in modo proporzionale:
1 voto per le Sezioni da 10 a 20 socie
2 voti                       da 21 a 30 socie
3 voti                       da 31 a 40 socie
4 voti                       da 41 a 50 socie
5 voti per le Sezioni con più¹ di 50 socie.
Per ogni sezione esprimerà  il voto la Presidente di sezione o una Socia delegata dall'Assemblea di sezione; la delega deve essere in forma scritta e firmata dalla Presidente e dalla segretaria della Sezione di appartenenza.
Non sono ammesse deleghe tra le sezioni.

La socia o le socie, designata/e a votare, previa verifica della sua/loro identità, esprimerà /esprimeranno  il/ proprio/i voto/i  segreto  su ogni lista  nel modo  seguente:
-per  la elezione della Presidente potrà  essere votata una sola candidata;
- per la elezione del consiglio direttivo potranno essere votate tre candidate;
- per la elezione del Collegio dei Revisori dei Conti potranno essere votate tre candidate;
- per la elezione del Comitato dei garanti potranno essere votate tre candidate.

Dall'ufficio  elettorale  saranno  consegnate  4 buste  (in numero  pari  al quorum  avente  diritto) contenenti ognuna una lista, per la presidente, per le consigliere, per i revisori dei conti, per i membri  del comitato  dei garanti.  La socia,  dopo  votazione  segreta,  depositerà   direttamente nell'urna le buste.

Completate le operazioni di votazione, l'Ufficio elettorale aprir  le buste e raccoglierà  le schede in  4  gruppi  distinti  per  ogni  Organo  da  eleggere; quindi  procederà   al  conteggio  dei  voti nell'ordine  indicato  nel precedente  comma  2°  di  questo  articolo  .Dopo  il conteggio  dei  voti saranno  elette: 
- Presidente:  la  socia  che  ha  riportato  il  maggior  numero  di  voti;
- Consiglio Direttivo  Nazionale:  le prime dieci candidate che hanno riportato il maggior numero dei voti;
-Consiglio dei Revisori dei Conti: le prime 3 socie che hanno riportato il maggior numero dei voti, la 4° entrerà  come supplente;
- Comitato  dei Garanti:  le prime 3 socie che hanno  riportato  il maggior numero dei voti.
In caso di parità  di voti tra più¹ candidate, verrà  proclamata eletta la socia con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione.

La Presidente uscente potrà  essere rieletta per il solo triennio successivo e, se non rieletta, rimarrà nel Consiglio direttivo nazionale come Past President  per un solo mandato e con solo voto consultivo.

I membri di ogni Organo nazionale, alla scadenza del mandato, potranno essere rieletti per il solo triennio successivo.

In caso di dimissione della Presidente o di qualsiasi altro Organo nazionale, il Consiglio direttivo nazionale dovrà  subito essere convocato per la surrogazione della Presidente dimissionaria o delle socie dimissionarie di qualsiasi altro organo nazionale dell'Associazione con la socia che nelle elezioni nazionali segue, nella rispettiva graduatoria, la dimissionaria.

L'eletta per surrogazione resterà  in carica per il compimento del triennio di durata in carica dell'Organo nazionale e potrà  essere rieletta per il solo triennio successivo. Qualora la durata dell'incarico sia inferiore a diciotto  mesi, potrà  essere rieletta per due trienni successivi.

Art.13

Il Consiglio Nazionale neoeletto nomina fra le Consigliere tre Vicepresidenti (la Vicepresidente del Nord, la Vicepresidente del Centro, la Vicepresidente del Sud), la Segretaria Nazionale, la Tesoriera nazionale, la Segretaria  nazionale corrispondente  per l'Estero e la Rappresentante per le Pubbliche Relazioni.

Art.14

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno ed in seduta straordinaria tutte le volte che esso lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno cinque dei suoi membri.
E' facoltà  della Presidente nazionale invitare le Presidenti delle sezioni a partecipare alle sedute del Consiglio nazionale con voto consultivo.

Il Consiglio direttivo nazionale delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con maggioranza di voti. In caso di parità  è decisivo il voto della Presidente Nazionale.

Sono ammesse deleghe scritte in ragione massima di una per ogni Consigliera.

Il Consiglio  è presieduto  dalla  Presidente  o dalla  Vicepresidente  più¹  anziana  per  iscrizione all'Associazione o, in loro mancanza, dalla consigliera delegata dalla Presidente.

Il Consiglio inizia la sua gestione  non oltre un mese dalla sua elezione.

Art.15

Il Consiglio nazionale è investito dei più¹ ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, che esercita attraverso la Presidente; esso deve attuarne gli scopi, mantenere i contatti con la MWIA, dare esecuzione ai deliberati dell'Assemblea nazionale, convocare il Congresso nazionale ogni anno nella sede scelta dal Consiglio stesso, in successione alterna fra le varie sezioni, preparare i bilanci, deliberare su eventuali istanze, proposte e reclami delle sezioni o di singole Socie, autorizzare la costituzione delle nuove sezioni o lo scioglimento di quelle esistenti.

Art.16

La Presidente Nazionale:
1) ha la rappresentanza legale dell'Associazione
2) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo
3) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni di entrambi
4) può delegare i suoi compiti ad una delle Vicepresidenti In caso di sua assenza è  sostituita dalla Vicepresidente più¹ anziana per iscrizione all'Associazione.
Dopo l'elezione deve dimettersi da tutte le cariche di sezione

Art.17

I  Revisori  dei  Conti  -  in  numero  di  tre  effettivi  ed  un  supplente  - eletti  dalla  Assemblea
Nazionale, durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un solo mandato consecutivo.

I  Revisori  dei  Conti  devono  seguire  e  controllare  l'andamento  amministrativo  e  finanziario dell'Associazione; della loro opera devono dare relazione all'Assemblea Nazionale.

Comitati

Art. 18

I compiti  del Comitato  dei Garanti,  costituito  da tre membri  eletti dall'Assemblea    Nazionale come da art.12, sono precisati nell'art.25.

Art.19

I  Comitati  Etico,  dello  Statuto  e  Scientifico vengono  nominati  o  riconfermati  dal  Consiglio direttivo in carica.

Organi territoriali

Art. 20

Sono organi territoriali:
1.   le Sezioni
2.   le Delegate regionali

Organi di Sezione

Art.21

Organi di sezione sono:
la Presidente, l'Assemblea e il Consiglio direttivo.

La Presidente di Sezione è delegata, dalla Presidente nazionale, alla gestione ordinaria e straordinaria delle risorse anche economiche assegnate per il buon funzionamento della Sezione.

L'Assemblea  di sezione è formata dalle Socie della Sezione ed è convocata, in seduta ordinaria dalla Presidente una volta all'anno  con invito personale alle Socie diramato almeno quindici giorni prima con l'indicazione del luogo, giorno, ora ed ordine del giorno. In seduta straordinaria verrà  convocata ogniqualvolta la Presidente ed il Consiglio direttivo di sezione lo reputi opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle Socie

Per l'Assemblea , sua convocazione e valida costituzione e deliberazioni, valgono le norme già  esposte all'art. 11 per l'Assemblea  nazionale, eccetto che per il numero delle deleghe che per ogni Socia delegata non può superare il numero di tre.

E' considerata decaduta la Sezione per scioglimento, morosità , indegnità . Le eventuali risorse economiche dovranno essere  versate alla tesoreria nazionale.
Si considera morosa  la Sezione  non in regola con il versamento delle quote associative alla
tesoreria nazionale per due anni consecutivi. Entro sei mesi dalla dichiarazione di morosità  da
parte della segreteria nazionale, la situazione può² essere sanata con il versamento delle quote
dovute per i due anni trascorsi.

Art.22

L'Assemblea  di sezione approva la relazione finanziaria, elegge la Preside l'Assemblea nte  ed il Consiglio direttivo di sezione mediante votazione segreta, a maggioranza dei voti espressi dalle votanti. L'Assemblea  di sezione sceglie la candidata per la Presidenza nazionale e le candidate per il Consiglio Direttivo, per il Collegio dei Revisori dei conti e per il Comitato dei Garanti come da art.12 commi 2 e 3.

Art.23

Il Consiglio di sezione è l'organo esecutivo della sezione stessa ed è composto dalla Presidente e da quattro o sei membri a seconda  che il numero delle iscritte sia inferiore  o superiore  a quindici

Nel  primo  caso  il  Consiglio  elegge  fra  le  componenti la  Vicepresidente  e la  Segretaria  - tesoriera; nel secondo caso la Vicepresidente, la Segretaria e la Tesoriera

La Presidente deve promuovere riunioni di carattere sociale e culturale e comunicare alle Socie le notizie del Consiglio e dell'Assemblea  nazionale di interesse generale.

La Presidente di sezione deve tenere informata la Vicepresidente di riferimento e la Segretaria corrispondente per l'estero  dell'attività  della sezione e deve presentare ogni anno in occasione della Assemblea una relazione sull'attività  svolta nell'anno trascorso. La Tesoriera deve versare alla tesoreria nazionale le quote associative entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni ed è rieleggibile per il solo triennio successivo.

La  Presidente uscente rimane in  carica  nel  Consiglio  come  Past President  col solo voto consultivo.

Scioglimento

Art.24

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea  nazionale (con la presenza di Sezioni che rappresentino almeno i tre quarti delle associate e la maggioranza dei due terzi) che provvederà  alla nomina di uno o più liquidatori e deciderà  in ordine alla devoluzione del patrimonio nei confronti di Enti o Associazioni aventi fini di pubblica utilità .

Controversie

Art.25

Tutte  le  eventuali  controversie fra le Socie  e  fra  queste  e l'Associazione  ed  i suoi  Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Comitato dei Garanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme di legge.

Regolamento

Art. 26

Questo statuto è affiancato da un Regolamento che ne illustra gli Articoli e la loro applicazione.

 

REGOLAMENTO ALLEGATO allo STATUTO

 

LA PRESIDENTE NAZIONALE

Come né  stabilito dallo Statuto, la Presidente Nazionale ha l'autorità di trattare le questioni ufficiali, legali e finanziarie dell'Associazione; rappresenta l'Associazione nazionale in tutti i convegni, riunioni, raduni e comitati in cui sia richiesta la presenza dell'AIDM.

LE VICEPRESIDENTI

E' indispensabile che ogni Vice Presidente risieda nel raggruppamento di regioni di sua giurisdizione o di giurisdizione viciniora.
La Vicepresidente del Nord ha la giurisdizione sulle seguenti Regioni:
Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna; la Vicepresidente del Centro su: Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Sardegna; la Vicepresidente del Sud su: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia. Compito  delle  Vicepresidenti  è:  promuovere  la  creazione  di  nuove  sezioni,  incentivare  il collegamento fra le varie sezioni,di loro giurisdizione favorendone la collaborazione e gli incontri; tenere i contatti con la Presidente Nazionale e riferire annualmente - in occasione del Consiglio e dell'Assemblea nazionale - sull'attività delle varie sezioni; trasmettere alle Presidenti delle Sezioni le notizie della Presidenza nazionale ed internazionale d'interesse precipuo per il lavoro e la vita delle sezioni; trasmettere alla Segretaria corrispondente per l'estero un rapporto annuale sull'attività delle sezioni di loro giurisdizione.

CONSIGLIERE NAZIONALI

La consigliera nazionale che non si presenti per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea nazionali - non per cause gravi e documentate - decade dalla carica e viene sostituita dalla prima delle non elette.

COMITATO DEI GARANTI

La socia membro del Comitato dei Garanti che non si presenti per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea nazionali - non per cause gravi e documentate - decade dalla carica e viene sostituita dalla prima delle non elette.

SEGRETARIA CORRISPONDENTE PER L'ESTERO

La Segretaria corrispondente per l'Estero, deve conoscere l'inglese, lingua ufficiale della M.W.I.A., deve mantenere i contatti con l'Internazionale e deve riferire tutte le notizie alla Presidente Nazionale ed alle Vicepresidenti; deve
trasmettere all'Internazionale un rapporto annuale sull'Attività  dell'AIDM. Se richiesta, deve partecipare alle riunioni indette dall'esecutivo della M.W.I.A.

RAPPRESENTANTE PER LE PUBBLICHE RELAZIONI

La Rappresentante per le Pubbliche Relazioni ha l'incarico - in accordo con la Presidente Nazionale - di far conoscere al pubblico medico e non medico l'attività scientifica e sociale dell'AIDM, sia attraverso la stampa medica e quotidiana, italiana e d estera, sia attraverso gli altri “mass media” ( radio, televisione). Può avvalersi della collaborazione esterna a titolo gratuito, di un esperto del settore.

SEGRETARIA NAZIONALE

E' opportuno che la Segretaria nazionale risieda dove vive e lavora la Presidente nazionale con cui deve strettamente collaborare. E' sua incombenza il redigere i verbali delle riunioni del Consiglio e della assemblea generale.
TESORIERA NAZIONALE

Deve riscuotere le quote associative dalle varie presidenti o Tesoriere di sezione; deve trasmettere all'Internazionale le quote via via stabilite sulla base dell'ammontare e del numero delle iscritte. Deve portare il bilancio consuntivo annuale al Consiglio ed all'Assemblea nazionale previo controllo dei Revisori dei conti.

DELEGATE REGIONALI

La elezione delle Delegate regionali avverrà in modo democratico ed a scrutinio segreto, ogni regione voterà per le candidate del suo territorio.
Ogni sezione può esprimere una candidata. Le elezioni avverranno nel giorno e luogo indicato dalla Delegata regionale in carica, sentite le Presidenti della sua regione; la comunicazione verrà data alla Presidente nazionale almeno due mesi prima. Un mese prima della data indicata dovranno pervenire i nominativi delle candidate a “delegata regionale” alla presidenza nazionale. Sarà cura della Presidente nazionale rendere noti i nomi a tutte le Presidenti di sezione.
Ogni sezione potrà votare in modo proporzionale come per gli organi nazionali art. 12 comma 7°
I voti possono essere espressi anche da una sola rappresentante di sezione. Le assemblee di sezione provvederanno alla nomina della o delle delegate alla votazione,la delega deve   essere scritta e firmata dalla Presidente e dalla Segretaria della sezione di appartenenza da esibire al momento della votazione.
Nel giorno fissato per le elezioni, prima di ogni operazione, si insedierà l 'Ufficio elettorale.  Almeno un mese prima della data fissata per le elezioni le Presidenti di sezione eleggeranno tre socie
( appartenenti a sezioni diverse) componenti l'ufficio elettorale. All'atto di insediamento di detto ufficio elettorale le tre socie provvederanno a scegliersi la Presidente. Il giorno delle elezioni, espletate tutte le operazioni di voto e di scrutinio come per le elezioni degli organi nazionali, sarà eletta Delegata regionale la socia che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
Il ruolo della delegata regionale è incompatibile con la carica di Presidente nazionale , con quella di membro del Comitato ECM e con quella di consigliera nazionale. La delegata regionale resta in carica per tre anni ed è rieleggibile per un altro mandato.
Compito delle Delegate regionali è:
1.    promuovere l'organizzazione annuale di uno o più corsi di formazione ECM nella regione di appartenenza, in linea con gli obiettivi formativi della Regione
2.   mantenere i rapporti con la commissione ECM del Ministero della Salute.

l'assemblea delle  Delegate regionali è  presieduta dalla  Presidente nazionale in  carica; in  caso  di  assenza della Presidente Nazionale, questa può essere sostituita dalla Delegata regionale di più anziana iscrizione all'Associazione. l'Assemblea si riunisce una volta l'anno, in coincidenza con il Congresso Nazionale o, in caso straordinario, ogni volta che la Presidente nazionale e/o  il consiglio nazionale  lo giudichi opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno
2/3 delle delegate.
La convocazione viene inviata   con trenta giorni di preavviso mediante comunicazione scritta indicando il luogo, il giorno e l' ora, con l'ordine del giorno.

ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Entrambi iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre

COMITATI NAZIONALI A.I.D.M.

La Presidente nazionale presiede i Comitati Statuto ed Etico; in caso di assenza o di impedimento sarà sostituita dalla socia, membro del Comitato, più anziana per iscrizione all'Associazione.

SEZIONI

Uno dei compiti delle sezioni è incrementare il numero delle Socie.
La  Presidente  nazionale  o  la  Vicepresidente  di  giurisdizione  inaugura  la  sezione  di  nuova istituzione.

YOUNG FORUM
E' facoltà di ogni sezione istituire lo Young forum di cui possono far parte le neolaureate per le quali dovrà essere pagata la quota del  nazionale, avendo diritto al voto e al giornalino.
Trascorsi tre anni dall'iscrizione pagheranno la quota stabilita dalla sezione diventando a tutti gli effetti socie ordinarie.
SOCIE SOSTENITRICI

Sono accettate quote superiori alle quote stabilite dal Consiglio e dalle Associazioni nazionali e senza limiti precisi.

RIMBORSO SPESE

Il rimborso spese per la Presidente, le Vicepresidenti, la Segretaria per l'Estero, la Rappresentante delle pubbliche relazioni, i membri dei Comitati, verr├á stabilito di volta in volta dal Consiglio nazionale. Il rimborso spese per la Presidente, le Vicepresidenti, la Segretaria per l'Estero, la Rappresentante delle pubbliche relazioni, i membri dei Comitati, verrà stabilito di volta in volta dal Consiglio nazionale.

ELEZIONI

Possono candidarsi alla carica di Presidente nazionale le socie che risultano iscritte all'AIDM da almeno cinque anni e sempre in regola con la quota associativa.
CONVOCAZIONI

Le convocazioni del Consiglio e dell'Assemblea possono essere fatte anche tramite fax o posta elettronica.
 

Regolamento approvato all'unanimità  dall'Assemblea nazionale straordinaria tenutasi a Roma il 21 maggio 2005